Cessione del quinto requisiti
Cessione del quinto requisiti: come previsto del DPR 5 gennaio 1950 numero 180 aggiornato il 14 maggio 2005 al numero 80 possono accedere a questa forma di prestito tutti i lavoratori dipendenti, sia statali che del comparto parastatale sia delle aziende private.
Nella legge 80 del 2005 è stata estesa la possibilità anche ai pensionati di tutti gli enti previdenziali ad accedervi.
Possono fare la richiesta anche i dipendenti delle aziende private, però si può riservare la possibilità di valutare garanzie accessorie.
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Le aziende vengono valutate in base al capitale sociale, il numero dipendenti e se in passato sono stati autorizzati altri contratti simili di cessione del quinto.
Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni
La cessione del quinto, per dipendenti pubblici, ex INPDAP, è pressoché sempre fattibile.
Esistono alcune casistiche che possono eliminare o fortemente limitare l’erogazione di un prestito con cessione del quinto dello stipendio:
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell’art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
Qualora i sequestri o pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all’art. 2 Art. 68 D.P.R. 180/50 (1° comma) coesistenza di sequestri, pignoramenti e cessioni:
- La cessione può essere fatta (sempre considerando il limite di 1/5 ex Art. 5) limitatamente alla differenza tra 2/5 e la quota colpita;
- La determina INPDAP del 28/11/2003 ha specificato che il limite massimo di cedibilità del 50% dello stipendio può essere consentito solamente nel caso di coesistenza di cessione con la delegazione contratta dell’iscritto a norma dell’art. 58 del DPR 180/1950, che prevede la facoltà di rilasciare deleghe fino alla metà della retribuzione per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione relativa ad alloggi popolari.